Lo Statuto

Fondazione Laboratorio della Speranza

ARTICOLO 1
Costituzione – Denominazione – Fondatori promotori – Fondatori aderenti – Sostenitori

1.1. Al fine di promuovere la crescita sociale, culturale ed economica della comunità insediata nel territorio di Cefalù e dell’intera Diocesi di Cefalù , è costituita una Fondazione con la denominazione

“FONDAZIONE LABORATORIO DELLA SPERANZA”

1.2. La Fondazione assume lo schema giuridico della “Fondazione di partecipazione” e intende operare come “Fondazione di Comunità” aggregando, quali “fondatori aderenti” o come “sostenitori”, altri soggetti che intendono concorrere allo sviluppo della Comunità di riferimento.

1.3. I membri della Fondazione sono:
– Fondatore Promotore
– Fondatori Aderenti
– Sostenitori

1.4. (Fondatore Promotore)
È Fondatore Promotore la DIOCESI DI CEFALÙ che ha sottoscritto l’atto costitutivo.

1.5. (Fondatori Aderenti)
Possono successivamente assumere la qualifica di Fondatori Aderenti enti ecclesiastici, enti pubblici e persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che, intendendo concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione, ne incrementino il fondo di dotazione mediante apporto di beni materiali (somme di denaro, beni mobili o immobili)
o immateriali (come ad esempio know how, opere dell’ingegno); è possibile anche l’apporto di altre prestazioni suscettibili di valutazione economica quali il godimento di beni mobili o
immobili, i servizi professionali o altre prestazioni di fare.
Ogni nuovo Fondatore Aderente sarà ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella quale dovrà essere specificato l’apporto che intende dare alla Fondazione e la sua valutazione economica; sulla domanda deciderà inappellabilmente l’Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
I Fondatori Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, se emanati. I Fondatori che hanno apportato prestazioni obbligatorie e/o periodiche possono essere esclusi nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

1.6. (Sostenitori della Fondazione)
Possono assumere la qualifica di Sostenitori gli enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi per la gestione in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante la prestazione di un’attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero ancora con l’attribuzione di beni materiali o immateriali destinati alla gestione. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito della Fondazione.
Ogni Sostenitore viene ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella quale dovrà essere specificato l’apporto che intende dare alla Fondazione; sulla domanda deciderà inappellabilmente l’Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.
La qualifica di sostenitore non è trasmissibile.

1.7. (Diritti dei Fondatori e dei Sostenitori)
Il Presidente della Fondazione deve informare periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno, i Fondatori e i Sostenitori sulla gestione e sulle attività della Fondazione e, in particolare, deve inviare loro una relazione annuale sull’attività svolta dalla medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo.
I Sostenitori della Fondazione possono essere invitati all’Assemblea dei Fondatori, senza diritto di voto.

1.8. (Esclusione)
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, con particolare riguardo:

  • all’inadempimento dell’obbligo assunto di effettuare i loro apporti;
  • alla condotta incompatibile con gli scopi e i valori etici regolati dal codice etico della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • qualora si tratti di enti o persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, determinata da qualsiasi causa; apertura di procedure di liquidazione; fallimento o apertura di procedure concorsuali di tipo diverso.

1.9. (Recesso)
I Fondatori Aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per il tempo pattuito; i beni conferiti in proprietà e i contributi versati non possono essere restituiti.
Il Fondatore Promotore non può recedere e non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 2
Sede – Durata

2.1. La Fondazione ha sede in Cefalù, presso la Rettoria San Domenico, in via Costa.
2.2. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3
Finalità e azioni

3.1. La Fondazione ha come scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende operare in favore della Comunità insediata nel territorio di Cefalù e dell’intera Diocesi di Cefalù promuovendone la crescita in ambito sociale, culturale ed economico, per contrastare il processo di spopolamento in atto, svolgendo attività di interesse generale e in particolare intende:

  • favorire la creazione di posti di lavoro anche mediante l’impiego di beni immobili ecclesiastici e pubblici non adeguatamente utilizzati, per lo svolgimento di attività economiche e/o culturali;
  • promuovere forme di imprenditorialità collettive e sociali favorendo la creazione di società tra le quali in particolare le società cooperative sociali e le imprese sociali;
  • svolgere e promuovere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, compresa la formazione scolastica ed extrascolastica e la formazione universitaria e post-universitaria e in particolare l’attivazione di una Scuola per giovani imprenditori;
  • svolgere e promuovere attività di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
  • svolgere e promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e di riqualificazione di beni pubblici ed ecclesiastici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
  • organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (come la creazione di parchi e/o itinerari turistici a tema religioso, culturale e ambientale);
  • svolgere e promuovere attività di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente;
  • svolgere e promuovere attività di agricoltura sociale;
  • svolgere e promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; in particolare svolgere e promuovere attività a favore degli anziani e delle persone deboli e fragili;
  • svolgere e promuovere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali menti o prodotti e interventi e servizi sociali;
  • svolgere e promuovere attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
  • svolgere e promuovere attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
  • promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • prestare servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
  • svolgere e promuovere attività di alloggio sociale.

3.2. La Fondazione persegue esclusivamente le finalità indicate al punto 3.1; non può svolgere altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

3.3. La Fondazione, per il perseguimento di tali finalità può, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali:

  • stipulare tutti gli atti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
  • raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta della propria attività istituzionale anche attraverso attività di merchandising e attività editoriale;
  • partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche prendere l’iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • erogare finanziamenti a soggetti che perseguono scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;
  • amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche concedendone l’uso a terzi per il perseguimento diretto o indiretto degli scopi istituzionali;
  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
  • promuovere attività di “fund raising” e raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, non solo in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto.

La Fondazione, volendo porsi quale promotrice dello sviluppo della Comunità di riferimento, potrà svolgere le sue attività sia direttamente sia promuovendone lo svolgimento da parte di altri soggetti collegati a tale comunità, ai quali potrà anche concedere in godimento a qualsiasi titolo i beni nella sua disponibilità.
[…]